11 Maggio 2009
CIRCOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI LA NORMATIVA DA RISPETTARE

Sagome e masse: limite delle macchine agricole
Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada, si applicano, per le sagome limite, le norme stabilite dall’articolo 61 C.d.S. rispettivamente per i veicoli in generale e per i rimorchi (articolo 104 C.d.S.). Ogni veicolo compreso il suo carico non deve superare: metri 2,55 in larghezza, metri 4,00 in altezza, metri 12,00 in lunghezza, metri 16,50 se complessi - macchina agricola semovente e trainata (articolo 105 comma 1). Per quanto concerne le masse complessive a pieno carico sono le seguenti: macchine agricole su ruote 5t se a un asse, 8t se a due assi  e 10t se a  tre o piu’ assi. Dette masse possono essere superate fino ad un massimo rispettivamente di 6t, 14t, 20t, purchè il veicolo, semovente o trainato,  munito di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall’area d’impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre e piu’ assi contigui non sia inferiore  a m.1,20. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16t.
Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni: a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata c) la lunghezza complessiva dell’insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola non deve superare il doppio di quella  della trattrice non zavorrata d)  la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata  nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l’attrezzatura sia equipaggiata con una o piu’ ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
Le macchine agricole che per necessità funzionale hanno sagoma e/o masse  eccedenti quelle suindicate, sono considerate macchine agricole eccezionali e come tali, per circolare su strada devono essere munite di autorizzazione rilasciate dall’ente proprietario della strada. Nell’autorizzazione rilasciata dall’Ente proprietario della strada, valida per un anno, sono indicate le prescrizioni alle quali il conducente del veicolo eccezionale deve attenersi. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza  di 3,20 m., nell’autorizzazione è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l’impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei  trasporti e della navigazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l’ingombro della macchina agricola agli  utenti della strada. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l’autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.
Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall’art.104 del codice, sono tenuti al pagamento dell’indenizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito e al periodo.
Segnalazioni
--Le macchine agricole eccezionali e tutte quelle equipaggiate con attrezzature portate o semiportate devono essere equipaggiate: di pannelli di segnalazione a strisce bianche  rosse di dimensione 50 per 50 centimetri, da collocare nella parte posteriore del veicolo eccezionale (articolo 265 comma 1 Reg.C.d.S.) di appositi pannelli a striscie rosse e gialle che segnalano la presenza d’attrezzi portati o semiportati (articolo 265 comma 2 Reg.C.d.S.) sempre di dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla  o arancione posto nel punto più alto del mezzo e può essere amovibile. Detto dispositivo supplementare deve essere in funzione anche quando non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione (articolo 266 Reg. C.d.S.)
Sanzioni
Circolazione su strada con macchina agricola eccezionale sprovvista della prescritta autorizzazione dell’Ente proprietario delle strade – sanzione amministrativa da  euro 389,00 a euro1.559,00(Articolo 104 comma 10). Circolazione su strada con macchina agricola eccezionale in violazione alle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione -  sanzione amministrativa da euro155,00 a euro 624,00(Articolo 104 comma 11). Circolazione su strada con macchina agricola eccezionale  senza avere al seguito l’autorizzazione – sanzione amministrativa da  euro 38,00 a euro 155,00 (Articolo 104 comma 12). Il viaggio potrà proseguire solo dopo l’esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
Per le violazioni di cui ai commi 10 e 11 è prevista sanzione accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da 15 a 30 giorni e della carta di circolazione da uno a due mesi. Nella circostanza, l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito di autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele previste nell’autorizzazione.
Le autorizzazioni alla circolazione, valida per un anno, vengono rilasciate dal compartimento Anas per la rete stradale di interesse statale elencata nella tabella allegata, dalla società Friuli Venezia Giulia Strade Spa per la rete stradale di interesse regionale e di interesse nazionale a gestione della Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia per la rimanente rete stradale.
Da rilevare, inoltre, che la statale 14 nella regione Veneto,  per l’intero percorso è a gestione Anas compartimento di Venezia.
L’Anas, ricorda alle ditte interessate al  trasporto eccezionale sulla propria rete stradale che è attiva, da tempo, sul sito www.stradeanas.it un’applicazione che consente l’invio telematico delle richieste di autorizzazione. La richiesta via internet rappresenta dal primo gennaio 2009 l’unica modalità di presentazione.
Impresa Verde Coldiretti Friuli Srl, attraverso il servizio tecnico economico, ufficio  Uma, si è attivata per erogare il servizio e ha già ottenuto l’autorizzazione.
Procedure
Le richieste di autorizzazioni presentate con un congruo anticipo rispetto alle prevedibili esigenze di circolazione, permetteranno agli uffici preposti il rilascio delle autorizzazioni in tempo utile. I nostri uffici come per gli anni passati sono a disposizione per la compilazione e l’inoltro delle pratiche.
Documenti necessari per l’inoltro delle autorizzazioni
Libretto di circolazione e eventuale allegato tecnico che  e’ parte integrante del libretto, documento di riconoscimento non scaduto (tutti in originale), segnalando per la Provincia le misure massime del mezzo compresa l’attrezzatura e per gli altri enti anche le misure complete degli attrezzi che fanno diventare eccezionale la macchina agricola.