LE NOVITÀ INTRODOTTE DALL’ARTICOLO 68
Il Reg. CE n. 73/2009 ha abrogato interamente il Reg. CE n. 1783/2003 ossia quello che definiva sostanzialmente le nuove regole relativamente all’applicazione della così detta “riforma della PAC”, quindi l’assegnazione dei titoli, il pagamento supplementare, la modulazione, ecc… Con il Reg. CE n. 73/2009 vengono riscritte, se così si può dire, alcune regole ed è nell’art. 68 che si definiscono le condizioni per concedere uno specifico sostegno agli agricoltori.
Il nuovo sostegno dell’art. 68 sarà valido dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2013. Tuttavia, entro il 1° agosto 2011 e con effetto dal 1° gennaio 2012, le scelte effettuate possono essere modificate. Le misure finanziabili con l’art. 68 sono di due categorie: accoppiate e disaccoppiate.
Dal punto di vista finanziario, l’Italia ha deciso di assegnare all’articolo 68 un plafond annuo di 316,25 milioni di euro. Tali risorse rientrano nell’ambito dei finanziamenti comunitari che la Pac attribuisce all’Italia per il sostegno agli agricoltori, che ammontano ad un totale di 437 milioni di euro. L’articolo 68 non attribuisce risorse aggiuntive, ma consente agli Stati membri di utilizzare un plafond fino al 10% del massimale nazionale dei pagamenti diretti (437 milioni di euro per l’Italia), per misure decise a livello nazionale. Quindi i 316,25 milioni di euro di risorse dell’articolo 68 utilizzati dall’Italia derivano da una trattenuta sul sostegno agli agricoltori italiani. Tale trattenuta ammonta ad un totale del 7%, inferiore al 10% consentito. In particolare, il D.m. del 29 luglio 2009 prevede tre fonti di finanziamento per l’articolo 68:
1 recupero di fondi inutilizzati dall’Italia per i Pagamenti unici aziendali;
2 trattenuta del 10% dei titoli assegnati ai produttori storici di tabacco e barbabietola;
3 trattenuta del 3,8% del valore dei titoli assegnati a tutti gli agricoltori.
Di conseguenza, il valore dei titoli sarà ridotto del 3,8% per tutti gli agricoltori e del 13,8% per i produttori storici di tabacco e barbabietola.
Alla luce delle decisioni della Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 2009, le risorse per il sostegno agli agricoltori, in Italia, per il 2010, saranno destinate: per l’88% ai pagamenti disaccoppiati; per il 7% all’articolo 68; per il 5% ai pagamenti accoppiati (pomodoro da industria, frutta trasformata, riso, piante proteiche, frutta a guscio).
a) MISURE ACCOPPIATE
Tab. 1 Art. 68 MISURE ACCOPPIATE – (Plafond 2010)
Settore |
Plafond |
Tipologia di intervento |
Premio max |
Plafond sottomisura |
Bovino |
€ 51.250.000 |
Premio a vitello nato da vacche nutrici primipare iscritte ai LLGG e reg. anagrafici |
60/200 Euro/capo |
€ 24.000.000 |
Premio a vitello nato da vacche nutrici pluripare iscritte ai LLGG e reg. anagrafici |
60/150 Euro/capo |
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Premio ai bovini in età compresa tra 12 e 24 mesi con permanenza minima di 7 mesi in allevamento con: a) Etichettatura facoltativa ex Reg. (CE) 1760/00; b) DOP/IGP Reg. (CE) 510/2006 o sistemi di qualità riconosciuti dallo stato membro |
Euro/capo
50 (lett. a) |
€ 27.250.000 |
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Ovicaprino |
€ 10.000.000 |
Sostegno all’acquisto di montoni riproduttori iscritti al LLGG e RRAA geneticamente selezionati resistenti alla scrapie |
300 Euro/capo |
€ 10.000.000 |
Sostegno al mantenimento di montoni riproduttori iscritti al LLGG e RRAA geneticamente selezionati di età inferiore a 5 anni |
70 Euro/capo |
|||
Sostegno alla produzione e commercializzazione di agnelli e capretti aderenti a sistemi di qualità DOP, IGP o sistemi di qualità riconosciuti |
15 Euro/capo |
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Premio per capi allevati in sistemi a bassa densità ( < 1 uba/ha) |
10 Euro/capo |
|||
Olio di oliva |
€ 9.000.000 |
Sostegno alla produzione di olio extravergine di oliva DOP-IGP o secondo metodo biologico |
1 Euro/Kg |
€ 9.000.000 |
Latte |
€ 40.000.000 |
Sostegno alla produzione di latte di qualità |
15 Euro/tonn |
€ 40.000.000 |
Tabacco |
€ 21.500.000 |
Premio alla produzione di tabacco di qualità da fascia per produzione da sigaro |
2,5/4 Euro/kg |
€ 1.000.000 |
Premio alla produzione di tabacco di qualità, dei gruppi varietali 01 – 02 – 03– 04, |
2 Euro/Kg |
€ 20.500.000 |
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Zucchero |
€ 14.000.000 |
Aiuto ai produttori di barbabietola da zucchero che utilizzano semente certificata e confettata |
300/400 Euro/Ha |
€ 14.000.000 |
Floricolo |
€ 1.500.000 |
Sostegno della qualità della danaee racemosa (ruscus) |
2000 Euro/Ha |
€ 1.500.000 |
|
€ 147.250.000 |
|
|
€ 147.250.000 |
1- Qualità delle carni bovine: è previsto un importo massimale di 150 euro per ogni vitello nato da vacche nutrici pluripare, 200 euro se nato da primipare e 60 euro se nato da vacche a duplice attitudine, a condizione che in tutti e tre i casi le vacche siano iscritte ai libri genealogici ed ai registri anagrafici.
Per i capi di età superiore ai 12 mesi e inferiore ai 24 mesi al momento della macellazione e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione, sono previsti i seguenti importi massimi per i pagamenti supplementari: 50 euro se allevati in conformità a un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal MiPAAF ai sensi del Reg. CE 1760/2000 oppure 90 euro se certificati ai sensi del Reg. CE n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal MiPAAF.
SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLE CARNI BOVINE
Settore |
Plafond |
Tipologia di intervento |
Premi max erogabili |
Plafond sottomisura |
Bovino |
€ 51.250.000 |
Premio a vitello nato da vacche nutrici primipare iscritte ai LLGG e reg. anagrafici |
200 Euro/capo (razze da carne) 60 Euro/capo |
€ 24.000.000 |
Premio a vitello nato da vacche nutrici pluripare iscritte ai LLGG e reg. anagrafici |
150 Euro/capo (razze da carne) 60 Euro/capo |
|||
Premio ai bovini in età compresa tra 12 e 24 mesi con permanenza minima di 7 mesi in allevamento con: a) Etichettatura facoltativa ex Reg. (CE) 1760/2000; b) DOP/IGP Reg. (CE) 510/2006 o sistemi di qualità riconosciuti dallo stato membro |
50 Euro/capo (lett. a) 90 Euro/capo |
€ 27.250.000 |
SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLE CARNI BOVINE
Premio vacche nutrici |
Beneficiari |
Detentori di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici ed ai registri anagrafici delle razze da carne e a duplice attitudine |
Prodotto premiabile |
Vitelli nati da vacche nutrici primipare iscritte ai libri genealogici ed ai registri anagrafici delle razze da carne e a duplice attitudine
Vitelli nati da vacche nutrici pluripare iscritte ai libri genealogici ed ai registri anagrafici delle razze da carne e a duplice attitudine |
|
MACELLAZIONE
Etichettatura facoltativa carni, IGP/DOP e sistemi di qualità |
Beneficiari |
Detentori di capi bovini che rispettano i seguenti requisiti: |
Prodotto premiabile |
Macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e detenuti per almeno 7 mesi nelle aziende dei richiedenti ed: • Allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico; ovvero, Certificati ai sensi del regolamento (CE) n.510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Mipaaf e ritenuti eleggibili ai fini dell’applicazione del presente paragrafo con decreto del Mipaaf da emanarsi entro il 31 gennaio dell’anno pertinente |
2- Qualità dell’olio d’oliva: importo massimo unitario di 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato ai sensi del Reg. CE n. 510/2006 e del Reg. CE n. 834/2007. Il periodo di riferimento annuale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
3- Qualità del latte: sarà corrisposto un importo massimo di 15 euro per tonnellata di prodotto, per un quantitativo non superiore comunque alla quota disponibile al produttore nell’anno di pertinenza, se vengono rispettati i seguenti requisiti qualitativi e igienico-sanitari. Meno di 300.000 cellule somatiche per ml, un tenore di germi a 30° e per ml inferiore a 40.000, un contenuto in proteine superiore a 3,35%. Nel caso solo due dei precedenti requisiti vengono rispettati, è necessario che il parametro mancante sia eventualmente inferiore alle 400.000 cellule somatiche oppure con tenore in germi inferiore a 100.000 oppure con proteine non inferiori a 3,20%.
SOSTEGNO SPECIFICO PER LA QUALITA’ DEL LATTE
Tipologia di intervento |
Premio max erogabile |
Plafond |
Sostegno alla produzione di Latte di Qualità |
15 Euro/tonn. |
€ 40.000.000 |
PREMIO PER LA PRODUZIONE DI “LATTE DI QUALITA’” Condizioni di ammissibilità
Beneficiari |
Produttori che conducono aziende e producono latte crudo di vacca |
Condizioni di ammissibilità |
Produzione di latte crudo di vacca consegnato nel rispetto di almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari: · Tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; · Tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000; · Tenore di materia proteica non inferiore a 3,35% Nel caso in cui siano rispettati 2 dei parametri sopra riportati, il parametro NON conforme dovrà comunque rispettare i seguenti limiti: |
Premio |
Quantitativo di latte idoneo consegnato |
Verifica di congruità |
Quota di produzione assegnata al richiedente L’importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 euro per tonnellata di prodotto, per un quantitativo complessivo non superiore comunque alla quota di cui agli articoli 66 e seguenti del regolamento (CE) n.1234/2007, nella disponibilità del produttore nell’anno di pertinenza |
4- Qualità dello zucchero: per l’utilizzo di sementi di barbabietola da zucchero certificate e confettate verrà corrisposto un importo massimo di 300 euro per ettaro nel 2010 e 2011 e fino a un massimo di 400 euro negli anni successivi.
SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLO ZUCCHERO
Tipologia di intervento |
Premio max |
Plafond misura |
Aiuto ai produttori di barbabietola da zucchero che utilizzano semente certificata e confettata |
300 Euro/Ha per gli anni 2010 e 2011
400 Euro/Ha per gli anni successivi |
€ 14.000.000 |
L’importo del Plafond aumenterà dal 2011 a 14.700.000 ed a 19.700.000 nel 2012 e anni successivi, con un aumento dell’importo ad ettaro pagato.
“Pagamento annuale supplementare ad ettaro per produttori che coltivano barbabietola da zucchero” Condizioni ammissibilità
Beneficiari |
Produttori che coltivano barbabietola da zucchero e utilizzano sementi certificate e confettate. |
Prodotto premiabile |
Superficie investita a barbabietola da zucchero. |
b) MISURE DISACCOPPIATE
Tab 2 Art. 68 MISURE DISACCOPPIATE – (Plafond 2010)
Misura |
Plafond |
Tipologia di intervento |
Premio |
Plafond sottomisura |
Avvicenda-mento |
€99.000.000 |
Aiuto ai produttori che praticano l’avvicendamento triennale nelle regioni del centro – sud, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, almeno per un anno di cereali e almeno per un anno di colture proteiche o di oleaginose. |
100 €/Ha |
€ 99.000.000 |
Assicurazioni |
€ 70.000.000 |
Aiuto alla sottoscrizione di premi assicurativi |
|
€ 70.000.000 |
Totale |
€ 169.000.000 |
|
|
€ 169.000.000 |
1- Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione:
Nell’ambito dell’articolo 68, ha trovato spazio anche il finanziamento per le assicurazioni contro le calamità naturali (70 milioni di euro) che sarà cofinanziato con risorse pubbliche nazionali. l’Articolo 68 consente di concedere pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che stipulano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive per la copertura di rischi di perdite economiche causate da: avversità atmosferiche sui raccolti; epizoozie negli allevamenti zootecnici; malattie delle piante o da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali.
2- Rotazione triennale
Il sostegno non riguarda tutta l’Italia, ma solo le Regioni Centromeridionali: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’obiettivo della misura è quello di interrompere la monosuccessione di cereali (soprattutto grano duro) e di favorire la rotazione con colture miglioratrici (proteiche ed oleaginose).
Riguardo quest’ultimo aspetto il pagamento supplementare in vigore fino al 2009 per l’utilizzo di sementi di mais e frumento certificate e per l’avvicendamento della soia, non viene riproposto, pertanto l’ex art. 69 sui seminativi non verrà più erogato ai produttori del nord e quindi del Friuli.