10 Maggio 2008
APPRENDISTATO PROFFESSIONALIZZANTE PER GLI OPERAI AGRICOLI

Viste le ricorrenti richieste di informazioni sulla normativa contrattuale dell’apprendistato professionalizzante in agricoltura, riteniamo doveroso,anche alla luce dei chiarimenti intervenuti successivamente alla prima stesura, riproporre la relativa regolamentazione aggiornata.
Con le norme introdotte in sede di rinnovo del CCNL di categoria avvenuto in data 6.07.2006, il rapporto di apprendistato è stato sostanzialmente modificato.
Sono state definitivamente abbandonate le regole precedentemente in vigore (leggi 25/55 e 196/97), salvo ritenerle ancora applicabili per i contratti di apprendistato in essere alla data del 6.07.2006 e al loro posto è stata recepita la normativa prevista dal D. Lgs. 276/03 (apprendistato professionalizzante previsto dalla Legge Biagi).
Di seguito illustriamo gli aspetti più importanti e innovativi del nuovo rapporto di apprendistato.

Età degli apprendisti
Il nuovo rapporto potrà essere stipulato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (18 anni già iniziati e 30 anni non ancora compiuti)

Durata dell’apprendistato
Nella prima “area”, in cui saranno inquadrati gli apprendisti che acquisiranno, ad apprendistato concluso positivamente, il livello “B” di operaio specializzato, si passerà da 48 a 60 mesi.
Nella seconda “area”, in cui saranno inquadrati gli apprendisti che acquisiranno, ad apprendistato concluso positivamente, il livello “C” di qualificato super o “D” di qualificato, si passerà da 24 a 48 mesi.
Nella terza “area” (di nuova istituzione), in cui saranno inquadrati gli apprendisti che acquisiranno, ad apprendistato concluso positivamente, il livello “A “di operaio specializzato super, il livello di apprendistato sarà pari a 24 mesi.

Inquadramento e retribuzione
Nell’ambito della durata massima dell’apprendistato come chiarito in precedenza, i lavoratori interessati al momento dell’assunzione saranno inquadrati e retribuiti nel modo seguente:
Prima “area” – apprendisti destinati ad acquisire il livello “B”
   - Per 20 mesi – inquadramento e retribuzione del livello “D”
   - Per 20 mesi – inquadramento e retribuzione del livello “C”
   - Per 20 mesi – inquadramento e retribuzione del livello “B”
Seconda “area” - apprendisti destinati ad acquisire il livello “C”
   - Per 12 mesi – inquadramento e retribuzione del livello “E”
   - Per 12 mesi – inquadramento e retribuzione del livello “D”
   - Per 24 mesi – inquadramento e retribuzione del livello “C”
Terza “area” - apprendisti destinati ad acquisire il livello “A”
   - Per tutto il periodo di apprendistato questi lavoratori saranno inquadrati nel livello “A” e percepiranno la relativa retribuzione contrattuale.

Periodo di prova
L’apprendista è soggetto ad un periodo di prova pari a quello previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori della categoria che andranno ad acquisire ad apprendistato concluso positivamente.

Visita medica preventiva di idoneità alla mansione
Tale visita dovrà essere eseguita, prima dell’assunzione, dalla competente USL, qualsiasi età abbia l’apprendista in quel momento. Ricordiamo che in mancanza del documento che attesta l’avvenuta visita medica e la conseguente idoneità alla mansione, l’assunzione non sarà autorizzata.

Formazione
Il percorso formativo – che è l’aspetto più importante e qualificante del rapporto di apprendistato – dovrà essere attuato con l’obbiettivo del raggiungimento nelle competenze di base, sia trasversali che tecnico professionali specifiche attraverso l’esclusivo apporto formativo regionale. A tale proposito ricordiamo che i piani formativi sono obbligatoriamente predisposti da specifici uffici Regionali – nel caso degli apprendisti operai agricoli l’ufficio preposto è sito presso l’Istituto Bearzi (Sig.ra Pezzetta tel.0432.493981) in Udine presso il quale, entro 90 giorni dall’effettiva assunzione, il rappresentante dell’azienda, il tutor e l’apprendista interessato dovranno presentarsi  con l’allegato B del piano formativo già compilato e con un timbro dell’azienda per redigere e sottoscrivere il piano di formativo definitivo. Tale piano, sottoscritto come detto da tutte le parti interessate, dovrà poi, a cura dell’azienda, essere presentato all’ufficio dell’Impiego presso cui era stata in precedenza perfezionata l’assunzione dell’apprendista. In seguito l’Ente regionale responsabile della formazione convocherà l’apprendista – tramite comunicazione diretta all’azienda – per l’effettuazione della formazione. Terminiamo ricordando che l’azienda agricola non potrà rifiutare di concedere i permessi formativi durante gli orari di lavoro e quindi a proprio carico. Pena la perdita degli sconti contributivi riconosciuti agli apprendisti.

Tutor aziendale
In sede di assunzione, con i dati da trasmettere all’ufficio dell’impiego, si dovrà obbligatoriamente segnalare anche il nome del “tutor” assegnato all’apprendista. Il tutor aziendale è una figura importante in quanto intermediario tra le esigenze formative dell’apprendista e la concreta realtà produttiva in cui è inserito.
Le funzioni del tutor aziendale possono essere svolte:
   - dal titolare dell’impresa agricola o da un familiare coadiuvante;
   - da un altro dipendente dell’impresa che deve possedere i seguenti requisiti:
      . avere un inquadramento superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
      . svolgere attività lavorative coerenti con quelle che è destinato a svolgere l’apprendista;
      . avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa.
Ricordiamo infine che il tutor aziendale dovrà, a far data dal 01.01.2007, frequentare appositi corsi organizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per una durata di 12 ore.