10 Marzo 2010
IL Lavoro Accessorio (vaucers) aggiornato con le novità previste dallaLegge Finanziaria 2010.

 Art. 70 del D.Leg. n. 276/2003 (Legge Biagi)

La disciplina  della norma di cui al titolo ha subito nel recente passato varie modifiche di cui abbiamo dato tempestiva notizia nelle precedenti edizioni del Bollettino.
Con  la Legge Finanziaria 2010, è stata di nuovo aggiornata e resa più interessante, sia per vari tipi di lavoratori che vi possono ritrovare nuove opportunità di lavoro, che per le aziende, naturalmente anche agricole, che avranno maggiori ambiti di utilizzo semplificato, di lavoratori per i quali non sarà necessaria l’assunzione tradizionale e neppure la tenuta della contabilità paghe.

Per prima cosa trascriviamo il nuovo art. 70 della Legge 276/2003, così come risulta dalla nuova formulazione della norma fissata dalla Legge Finanziaria 2010:

“ 1) Per prestazioni di lavoro accessorio  si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito:
a)      di lavori domestici;
b)      di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un Ente locale;
c)      dell’insegnamento privato supplementare;
d)      di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche in caso di committente pubblico;
e)      di qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, da parte di giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università;
f)        di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani studenti di cui alla precedente lettera e) , ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’art. 34 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n° 633;
g)      dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile;
h)      della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, da parte di pensionati;
h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;

In via sperimentale, per l’anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale,  con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

 “ 1-bis). In via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti locali e nel limite massimo di € 3000,00 per anno solare, da percettori di prestazioni integrative  del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del Decreto Legge n° 185 del 29/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28/01/2009 n° 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti figurativi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

“ 2)  Le attività lavorative di cui al comma 1), anche se svolte a favore di più beneficiari,    configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per  tali le attività  che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a € 5000,00 nel corso di un anno solare.

“ 2-bis) Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessive non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, , a € 10000,00.

“  2-ter)  Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli Enti locali, è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese del personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Non cambia nulla a riguardo dei compensi massimi previsti nelle varie fattispecie di prestazioni, che illustriamo meglio in calce al presente scritto ma le novità del nuovo aggiornamento della norma, riguardano l’inserimento  di nuove previsioni, riguardo a:
-         prestatori, quali studenti, pensionati, lavoratori a tempo parziale;
-         committenti, quali gli Enti locali;
-         attività, quali impresa familiare, maneggi e scuderie.

Commentiamo, di seguito, le modifiche che più interessano gli operatori agricoli:

-         Studenti regolarmente iscritti presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, che non hanno compiuto i 25 anni di età.

a)      a questi giovani  è consentito prestare lavoro occasionale accessorio il sabato e la dome-          nica, in qualsiasi settore produttivo, compatibilmente con gli impegni scolastici (lo studente potrà lavorare il sabato se non ha l’obbligo di frequentare la scuola) e durante le vacanze che, la circolare INPS 104 del 1/12/2008, così delimita:
- “vacanze natalizie”, dal 1° dicembre al 10 gennaio successivo;
                  - “vacanze pasquali” dalla Domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua;                                                     -                 -  “vacanze estive” i giorni che vanno dal  1° giugno al 30 settembre.

-         Studenti universitari, regolarmente iscritti ad un corso universitario,  con meno di 25 anni di età.
      a) a questi studenti   è consentito  svolgere prestazioni di lavoro accessorio in qualunque  
          periodo dell’anno e in qualsiasi settore produttivo.

-         Lavoratori a tempo parziale

a)      In via sperimentale, per il solo anno 2010, questi lavoratori regolarmente in forza con     
contratto di lavoro subordinato a orario part-time, potranno  effettuare prestazioni di lavoro accessorio negli orari liberi dall’impegno  del lavoro subordinato.
Non potranno, ovviamente, prestare lavoro accessorio presso il datore di lavoro con il quale hanno in atto il contratto di lavoro subordinato part-time.

Si conferma, infine che il limite massimo del compenso da erogarsi ai lavoratori interessati al lavoro accessorio, per tutte le tipologie di prestazioni escluse le due che illustriamo più avanti,  resta fissato in € 5000,00 netti annui, corrispondente ad un valore lordo di € 6660,00 ;  per le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il limite del compenso massimo è di € 3000,00 nette annue, corrispondenti ad € 4000,00 lordi mentre per il compenso erogabile dalle imprese familiari il limite massimo erogabile è di € 10000,00 netti annui,  pari ad € 13333,00 lordi