12 Settembre 2008
LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

Seppure in via sperimentale e per il solo periodo 01/07/2008 – 31/12/2008, si è passati, con apposito Decreto Ministeriale, alla pratica attuazione delle norme di cui all’oggetto limitatamente alla vendemmia 2008.
Confermiamo inoltre che a queste nuove forme di prestazioni lavorative, che si collegano al lavoro autonomo e non al lavoro subordinato, potranno essere ammessi solo pensionati e studenti con meno di 25 anni al momento dell’inizio dell’attività lavorativa.
 
Per chiarezza precisiamo, per i fini che qui interessano:
 
-          è pensionato chi è titolare di un qualsiasi trattamento pensionistico obbligatorio, percepito  non solo in Italia ma anche in paesi comunitari o extracomunitari. Naturalmente i pensionati extracomunitari dovranno anche essere in possesso di un valido permesso di soggiorno.
 
-          è studente, il giovane, ripetiamo con meno di 25 anni di età, chi è regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso le Università o un Istituto scolastico di ogni ordine e grado anche comunitario o extracomunitario. Anche in questo caso lo studente extracomunitario dovrà essere in possesso di valido permesso di soggiorno. Sono compresi altresì i destinatari di corsi professionali, di corsi organizzati a livello locale in ambito pubblico o convenzionato, inclusi i corsi di primo inserimento di lavoratori stranieri regolarmente presenti in Italia per ragioni di lavoro.
 
Resta da dire che l’ammissione al lavoro occasionale accessorio è consentita per chi ha almeno 16 anni di età. Tuttavia  gli studenti minorenni (è minorenne chi non ha ancora compiuto i 18 anni di età) potranno essere impiegati solo dopo che la loro iscrizione nelle apposite liste INPS di disponibilità  al lavoro occasionale accessorio, di cui parleremo più avanti, sarà stata confermata dall’esercente la patria potestà ( il padre o chi ne fa le veci.)
 
Per concludere questo primo argomento precisiamo che la condizione di “pensionato” o di “studente” dovrà essere autocertificata  dal lavoratore  prima di iniziare il lavoro, allegando a tale dichiarazione anche fotocopia di un documento di identità. Questa documentazione dovrà essere consegnata al datore di lavoro che la conserverà per eventuali controlli da parte dell’INPS.
 
Illustriamo ora di seguito i limiti e gli adempimenti che risultano necessari conoscere e attuare  per poter attivare in modo corretto le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio.
 
 
I limiti
 
Ogni datore di lavoro, nell’ambito delle vendemmie 2008, potrà avvalersi di prestazioni lavorative  di tipo occasionale accessorio entro un limite di spesa pari a € 10.000,00 (diecimila), corrispondenti a 1000,00 (mille) buoni dal valore di € 10,00 (dieci) ciascuno.
 
Ogni lavoratore, potrà beneficiare per l’intero periodo (01/07/2008 – 31/12/2008) e per ogni singolo rapporto di lavoro di tipo occasionale accessorio che instaurerà nel predetto periodo, di un compenso, in buoni, non superiore ad € 5000,00 (cinquemila).
 
Sulla base di queste precisazioni risulta chiaro che il datore di lavoro che non potrà  completare la vendemmia 2008, attingendo la manodopera solo dal lavoro occasionale di tipo accessorio, dovrà attivarsi per le ulteriori assunzioni che dovranno essere, come nel passato, di lavoro subordinato.
 
 
Operazioni preliminari obbligatorie, per datori di lavoro e lavoratori, che intendono avvalersi del lavoro occasionale accessorio
 
I datori di lavoro, per prima cosa, dovranno registrarsi presso l’INPS di competenza, tramite:
-          il numero gratuito 803164, se già presenti negli elenchi dell’Ente quali datori di lavoro;
-          procedura telematica, disponibile sul sito www.inps.it, nella Sezione Servizi Online – per il cittadino – Lavoro Occasionale Accessorio, se provvisti di PIN e non già iscritti all’INPS come datori di lavoro,
-          direttamente presso apposito Ufficio  istituito presso le sedi INPS, in tutte le ipotesi.
 
I lavoratori, fatte salve le norme di ammissione al lavoro relative ai minori di anni 18 illustrate in precedenza, dovranno registrarsi all’INPS di competenza, tramite:
-          il numero gratuito 803164;
-          procedura telematica, disponibile sul sito www.inps.it  nella Sezione  Servizi Ondine – per il cittadino -  Lavoro Occasionale Accessorio
-          direttamente presso apposito Ufficio istituito presso le Sedi INPS.
 
Concludendo questa parte dell’illustrazione delle norme sulla pratica applicazione del lavoro occasionale accessorio, ricordiamo che nessuna forma di mediazione (lavoro interinale o di pseudo appalto) è prevista per le prestazioni di lavoro in oggetto ed i rapporti di lavoro che ne derivano si basano su un libero accordo (verbale o scritto) tra il datore di lavoro ed il lavoratore, alla condizione preliminare che entrambi siano registrati presso l’INPS di competenza, nei modi che abbiamo più sopra illustrato, uno come potenziale richiedente e l’altro come potenziale offerente.
Consigliamo quindi ai datori di lavoro , prima di procedere ad eventuali accordi o ad effettuare avviamenti  sul posto di lavoro, di consultare l’apposito sito INPS per verificare la presenza  del nominativo  del lavoratore che interessa.
 
Altra attività preliminare obbligatoria, da effettuarsi prima dell’avviamento al lavoro occasionale di tipo accessorio di pensionati e studenti è l’invio all’INAIL, tramite il fax 800657657, del modello(all. n° 1) su cui vanno segnalati, negli appositi spazi, i seguenti dati:
 
-          Cognome e nome dei lavoratori avviati;
-          Luogo di svolgimento della vendemmia 2008. A questo proposito consigliamo, per i datori di lavoro che hanno le vigne in comuni diversi, di segnalare subito tutti i comuni dove i lavoratori potrebbero effettuare le loro prestazioni;
-          Periodo di lavoro concordato. Anche per questa informazione da dare all’INAIL, consigliamo: mentre la data di inizio è sicura e conosciuta quella di termine è preferibile spostarla più avanti  (anche fino all’ultima data utile, 31/12/2008).
 
I consigli che ci siamo permessi di suggerire sono proposti al fine di evitare l’invio di nuovi modelli all’INAIL al verificarsi di variazioni, rispetto alle necessità preventivate, sia dei comuni che del tempo di impiego, dei lavoratori. 
 
Pagamento dei compensi con buoni
 
Come abbiamo già illustrato nella nota pubblicata nello scorso mese di Aprile, la semplificazione prevista dalle norme in commento e relative al “Lavoro Occasionale di tipo Accessorio” ripetiamo, al momento  applicabili alla sola vendemmia 2008 ed esclusivamente per pensionati e studenti come più sopra definiti, non si limita alle pratiche di accesso al lavoro ma sono state estese anche al modo con cui questo lavoro viene compensato.
Non sarà più necessario che il datore di lavoro predisponga, o faccia predisporre, i cedolini paga tradizionali ma potrà corrispondere il dovuto attraverso la consegna ai lavoratori di buoni, dal valore nominale di € 10,00 (dieci), fino a raggiungere il compenso dagli stessi maturato e che sarà calcolato  come diremo più avanti.
 
 
 
Come e dove si acquistano i buoni
 
Il Decreto ministeriale ha previsto due modi per l’acquisto dei buoni:
-           in via telematica;
-          con sistemi tradizionali cartacei.
 
L’acquisto per via telematica  è già disponibile tramite il sito INPS www.inps.it sezione  Servizi Ondine – per il cittadino – Lavoro Occasionale Accessorio ma riteniamo di non consigliarla per la sua complessità  e considerato che la seconda ipotesi ,il sistema tradizionale cartaceo, che partirà dalla metà di Agosto, è più snella e più in linea con le esigenze tanto dei datori di lavoro che dei lavoratori, riteniamo di consigliare la scelta di quest’ultima.
La scrivente Federazione è comunque disponibile, su richiesta espressa, a fornire le informazioni necessarie all’adozione del sistema telematico mentre di seguito chiariamo i modi per richiedere i buoni col sistema cartaceo:
-          il datore di lavoro dovrà, per prima cosa, decidere di quanti buoni ritiene di aver bisogno entro i limiti di spesa,  €  10.000,00 (diecimila) che prima abbiamo motivato, tenendo presente che se anche fossero acquistati in misura superiore al necessario la parte che resta inutilizzata potrà essere restituita all’INPS che la rimborserà;
-          dopo aver valutato il fabbisogno , il datore di lavoro dovrà effettuare un versamento, pari alla spesa corrispondente, tramite un bollettino postale così intestato: INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO sul conto corrente n° 89778229
-          infine, il datore di lavoro, esibendo il bollettino postale quale prova dell’avvenuto versamento, potrà recarsi alla sede INPS di competenza e ritirare i buoni acquistati.Nel Friuli-Venezia Giulia i buoni potranno essere altresì ritirati presso i seguenti Uffici Postali:
 
-                     Per la provincia di Udine:
-                     Udine Centro
-                     Cividale del Friuli
-                     Cervignano del Friuli
-                     Latisana
 
-                     Per la provincia di Trieste
-                     Villa Opicina
 
-                     Per la provincia di Gorizia
-                     Gorizia Verdi
-                     Cormons
 
-                     Per la provincia di Pordenone
-                     Pordenone S. Caterina
-                     Spilimbergo
-                     Casarsa della Delizia
 
-           Buoni che lo stesso datore di lavoro consegnerà, come diremo, ai lavoratori a titolo di compenso, nei modi che avrà concordato con gli stessi: alla fine della giornata, alla fine della settimana o alla fine della vendemmia.
 
Come deve essere calcolato il compenso dovuto ai lavoratori
 
Innanzi tutto chiariamo che né il valore nominale del buono (€ 10,00) né il suo valore netto(€ 7,50) devono essere considerati quali valori corrispondenti alla paga oraria della prestazione.
 
Come abbiamo già detto in precedenza il lavoro occasionale di tipo accessorio che stiamo trattando si configura come lavoro autonomo e non subordinato.
 
Questo per chiarire che il compenso per tali prestazioni sarà il frutto di una trattativa tra datore di lavoro e lavoratori che potrà definire il compenso orario, o giornaliero, o per l’intera vendemmia, tenendo presente che tale compenso, trattandosi di lavoro autonomo, è definitivo e non potrà tener conto delle indennità terminative (13ima – 14ima – TFR , ecc..) previste per il lavoro subordinato.
 
Di conseguenza ogni compenso definito e accettato dalle parti, con contratto verbale o scritto, deve ritenersi valido, anche se riteniamo di consigliare di non scendere, a titolo di misura, sotto il compenso orario lordo, di €  6,32. Cifra quest’ultima corrispondente alla paga oraria lorda prevista dalla contrattazione provinciale agricola, in caso di prestazioni di lavoro subordinato occasionale per le raccolte.
 
Come pagare gli aventi diritto
 
Una volta concluso il periodo di lavoro - giornaliero, settimanale o dell’intera vendemmia - concordato, il datore di lavoro erogherà il compenso maturato ad ogni lavoratore, consegnando tanti buoni fino a raggiungere la somma dovuta a ciascuno di essi.
Si ricorda  che ogni buono, prima di essere consegnato, dovrà essere compilato con i seguenti dati:
 
-          il Codice Fiscale del datore di lavoro;
-          il Codice Fiscale del lavoratore;
-          la data di inizio e fine delle prestazioni che hanno dato diritto alla somma complessiva dei buoni erogata;
-          la firma del datore di lavoro.
 
Come i lavoratori potranno monetizzare i buoni
 
Come già detto, alla fine di ogni periodo di lavoro concordato, i lavoratori riceveranno il compenso da loro maturato con buoni dal valore di € 10,00 ciascuno. Potranno cambiarli in moneta contante recandosi, per questo, presso qualsiasi Ufficio Postale e, dopo averli firmati per convalida riceveranno il 75% del loro valore nominale.
 
Precisiamo che la trattenuta del 25% del loro valore nominale è riservato a:
-          per il 13% all’INPS che automaticamente li accredita all’interessato a fini pensionistici;
-          per il   7% all’INAIL che li utilizza per fini assicurativi;
-          per il   5% al Concessionario a titolo di rimborso per gli oneri di servizio.
 
Ricordiamo infine che i compensi come sopra trattati sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale. Sempre ai fini fiscali non fanno cumulo con altri eventuali redditi e, nel caso di studenti, non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione/in occupazione degli stessi.
 
La scrivente Federazione resta comunque a disposizione per ogni informazione aggiuntiva si ritenesse necessaria.