innovata ma non cancellata
Il mese scorso su queste pagine avevo scritto che le agevolazioni previste dalla Legge 604 del 1954, note come Agevolazioni per la costituzione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, non potevano più essere applicate per la prima volta dal 1954.
A testimonianza di quanto sia volubile il legislatore fiscale, due mesi dopo aver disposto la soppressione dell’agevolazione in oggetto (prorogata ogni anno dal lontano 1954), con la conversione del decreto legge 194/2009 (il così detto “mille proroghe”) è stata disposta fino al 31 dicembre 2010 una nuova agevolazione fiscale per gli acquisti di terreni agricoli effettuati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
La norma in effetti non costituisce una proroga della legge 604/1954, ma di fatto è una nuova agevolazione sganciata dai precedenti vincoli. La riapertura dei termini decorre dal 1° marzo 2010 e quindi l'abbattimento dell'imposta di registro e ipotecaria non si applica per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2010 fino a questa data.
Criteri per ottenere l’agevolazione
L’agevolazione riguarda gli acquisti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificate agricole in base agli strumenti urbanistici vigenti.
Tali trasferimenti devono essere posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alle relative gestioni previdenziali nonché delle società agricole che hanno la stessa qualifica IAP prevista dal D.lgs 99 del 2004.
L’agevolazione riguarda anche le operazioni fondiarie effettuate attraverso l’ISMEA.
Agevolazione
Il beneficio consiste nell'assolvimento dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa (168,00 Euro) rimanendo dovuta la sola imposta catastale all'1%.
Ulteriore beneficio è la riduzione della metà degli onorari notarili.
Decadenza dell’agevolazione
Decade dal beneficio l'acquirente che prima che siano trascorsi cinque anni aliena volontariamente il fondo o smette di coltivarlo.
Viene comunque lasciata la facoltà di trasferire il terreno entro i cinque anni dall’acquisto al coniuge, ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo se gli stessi continuano a esercitare l’attività agricola.
Differenze rispetto alla “vecchia” agevolazione
Il legislatore ha voluto modificare i criteri per il riconoscimento dell’agevolazione rispetto alla vecchia legge n. 604/1954.
In particolare non è più richiesta, nemmeno quando l’agevolazione è destinata ai coltivatori diretti, l’obbligo della manuale coltivazione del terreno e quindi il rispetto dei limiti dimensionali che ne consentono la coltivazione diretta. La vecchia normativa prevedeva infatti che i fondi acquistati in aggiunta a eventuali fondi posseduti non dovesse eccedere di oltre un terzo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare.
Risulta ininfluente che l’acquirente nel biennio precedente abbia venduto fondi rustici di qualsiasi dimensione.
Infine, non è più necessario produrre il certificato rilasciato dagli uffici provinciali dell’Agricoltura attestante la sussistenza dei requisiti di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale necessari per usufruire del beneficio, con la relativa decadenza in caso di non produzione del predetto certificato entro tre anni dall’acquisto.
Viene invece richiesta, a differenza del passato, l’iscrizione dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali alle relative gestioni previdenziali.
Vista la portata innovativa dell’intervento legislativo si ritiene comunque necessario un intervento dell’Agenzia delle Entrate volto a chiarire se la nuova norma sia completamente sganciata dalla vecchia formulazione e quindi dai vincoli in essa stabiliti.
22 Marzo 2010
Piccola Proprietà Contadina: